Non tutti gli italiani sono a conoscenza di come si debba trasportare un minore correttamente in moto: ecco le regole da seguire
Capita spesso che i bambini vengono trasportati in motorino e, a differenza di quando sono in auto, non tutti sanno come questi debbano essere trasportati in sicurezza. In automobile, infatti, i bambini vengono trasportati su appositi seggiolini posizionati sui sedili posteriori cosa che, ovviamente, non può accadere in motorino.
Il trasporto di persone o di oggetti sulle due ruote è disciplinato dall’articolo 170 del Codice della Strada che, al comma 1 bis in cui si legge che: “sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto di minori di anni cinque”. Quindi la prima cosa da sottolineare è che tutti i minori di 5 anni, di fatto, non possono essere trasportati sui motorini. Vediamo invece bisogna portare in sicurezza sui veicoli a due ruote i bambini dai 5 anni in su.
E’ sempre il codice della strada a riferire la normativa di trasporto sui veicoli a due ruote per i bambini che hanno almeno compiuto i cinque anni. L’articolo 170 riferisce che il bambino può essere trasportato se “sia seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature”. Questo perché bisogna garantire la sicurezza del bambino che non deve sbilanciarsi e quindi cadere.
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Ovviamente, poi, i bambini devono indossare un casco da moto adatto alla loro età e omologato secondo la normativa europea ECE 22.05 e devono aggrapparsi al passeggero. Esistono poi in commercio vari modelli di seggiolini da moto ma la loro installazione sui ciclomotori non è obbligatoria ma solo discrezionale. Inoltre non è nemmeno necessario che questi seggiolini siano omologati.
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Tutti coloro i quali vengono fermati dalle forze dell’ordine non trasportando il minore a bordo secondo le leggi contenute nel codice della strada sono soggetti al pagamento di una multa che va dagli 81 ai 326 euro. La sicurezza del minore, comunque, viene prima di tutto e ricordiamo che, in caso di sinistro con lesioni al bambino trasportato, la compagnia assicuratrice liquida il danno in favore del minore, sia se c’è una responsabilità del conducente, sia ai sensi dell’articolo 141 codice delle assicurazioni private, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto civilmente responsabile e della sua compagnia di assicurazioni.