Chi deve saldare il bollo auto in caso di passaggio di proprietà del veicolo, una domanda dalle varie risposte
Il bollo auto è una tassa automobilistica, di pertinenza regionale e provinciale, sul possesso di un autoveicolo immatricolato, e iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Quindi non è vincolante se il mezzo sia circolante o meno. La scadenza del bollo e del pagamento quindi fa riferimento al mese nel quale è stata immatricolata la vettura.
La norma quindi prevede che il bollo dell’auto sia pagato dal proprietario della macchina, ma che succede se il mezzo è stato appena venduto? In un caso del genere a chi spetta il versamento della tassa all’ente riscossore? Queta è una domanda alla quale le risposte variano a seconda delle condizioni del passaggio di proprietà.
A chi compete il pagamento del bollo auto in caso di passaggio di proprietà della vettura
Come detto il bollo va pagato entro la fine del mese di immatricolazione del veicolo ed è a carico del proprietario, in quanto tassa sul possesso del mezzo. In caso di passaggio di proprietà c’è un trasferimento di diritti e di doveri sul mezzo dal vecchio al nuovo proprietario, quindi anche degli obblighi verso l’Erario. È il nuovo proprietario ad occuparsi del pagamento del bollo, in questo caso.
A fare la differenza è la data di scadenza del bollo: cioè se il passaggio è successivo alla scadenza del bollo, è il vecchio proprietario a doversi sobbarcare la spesa. Mentre se il passaggio precede, anche se di poco, la scadenza del bollo sarà l’acquirente a occuparsi del bollo auto, rispettando i tempi previsti. Ma se al momento del passaggio il bollo è scaduto per l’anno e per altri anni precedenti le cose sono diverse.
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Infatti in questa situazione sarà il vecchio proprietario a dover versare la tassa. La legge prevede che sia quest’ultimo a saldare quanto dovuto, comprese le sanzioni e more di interessi. Questo avviene nel caso di passaggio di proprietà tra privati. Se l’acquisto avviene in concessionaria o su un portale autorizzato valgono altre regole.
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Le concessionarie e i siti autorizzati richiedono la sospensione temporanea dal pagamento del bollo nel periodo in cui la vettura è esposta per la vendita e non circola. Quindi sarà il nuovo proprietario a doversi incarire del bollo, in quanto la tassa viene attivata di nuovo nel momento in cui l’acquirente firma l’atto di vendita e il diritto di possesso è trasferito con l’iscrizione al PRA e con tutto l’iter seguente.