Le catene per la neve in un certo periodo dell’anno devono essere sempre presenti nel veicolo, ed in certi casi c’è l’obbligo di montarle
Guidare in inverno piò essere pericoloso. Specialmente nelle strade montuose e tortuose. La presenza di ghiaccio e neve potrebbero diminuire l’aderenza delle ruote al suolo e rendere la guida dell’auto meno stabile. Con il rischio anche di gravi incidenti. Dunque da parecchio tempo esiste l’obbligo in talune circostanze di montare le catene per la neve. In alternativa si può anche scegliere di montare i pneumatici invernali, omologati per le condizioni climatiche avverse come ghiaccio e neve.
Si ricorda inoltre che i veicoli a due ruote, che siano motorini, moto o biciclette, non possono circolare in presenza di ghiaccio e neve. Nei periodi invernali esistono delle particolari regole del Codice della Strada. In caso di infrazione sono previste sanzioni gravi. Nei centri urbani bastano anche i pneumatici invernali, che devono essere montati nei periodi in cui è obbligatorio.
Catene da neve, le sanzioni in caso di infrazione
Ogni anno, durante il periodo invernale vige l’obbligo di portare le catene da neve nell’auto, ed in certi casi di montarle sul veicolo. Tale obbligo è presente dal 15 novembre fino al 15 aprile. Per quanto riguarda i pneumatici invernali, essi possono essere montati dal 15 ottobre e tenuti fino al 15 maggio. Quindi un mese di deroga, rispetto alle catene da neve. Queste regole per evitare incidenti tradali nei tratti di strada urbani, extraurbani ed in autostrada. Sono forme preventive che possono salvare la vita degli automobilistici. Di solito segnalati con apposita cartellonistica. Come nel caso in cui le catene da neve devono essere motate obbligatoriamente.
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In caso di infrazione si rischia sanzione grave, ed anche fermo del veicolo fino a che non si sarà rettificata l’infrazione. Se non si seguono le indicazioni del fermo del veicolo, si rischia la decurtazione di tre punti della patente e sanzione ulteriore.
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Il Codice della strada prevede che i sistemi siano omologati: “Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.”