Chi ha un’auto in leasing deve stare attento a non saltare le rate. In caso di mancato pagamento le conseguenze possono essere piuttosto gravi
Un tempo era considerato simbolo di benessere. Non avere auto di proprietà ma in leasing. Che non è esattamente come l’affitto. È una tecnica molto diffusa nelle società e nelle aziende. Il leasing consente a chi lo desidera, di avere un’automobile in cambio di un pagamento mensile, solitamente per un massino di 24 o 48 mesi, corrispondenti a uno o due anni. Il leasing consente di non far rientrare l’auto nei redditi della società o della persona, evitando così che si sommino ad altre proprietà ed incidano ancora di più al livello fiscale.
Al termine del leasing, chi ha avuto l’auto per un certo lasso di tempo, può anche decidere di acquistarla, versando il valore residuo a quello già pagato dal canone come da contratto. Le rate del leasing devono essere pagate nei tempi stabiliti, altriementi si deve restituire il veicolo.
Quindi l’accordo di leasing auto viene direttamente da ciò che è scritto nero su bianco nel contratto, chiamiamolo di affitto. Se chi ha in ‘prestito’ l’auto salta le rate, il titolare creditore si può rifare con un’ingiunzione di pagamento e la richiesta di restituzione immediata del veicolo di propria proprietà. Se davanti a tale intimidazione il debitore non fa nulla, il creditore si può rivolgere alla legge per pretendere la restituzione del bene e delle rate non pagate, così come esplicitato da contratto.
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E si può arrivare anche al pignoramento dei beni. In primis la restituzione dell’auto indebitamente trattenuta, e poi la restituzione dei debiti, corrispondenti alle rate non pagate anche trattenendo la cifra dal conto corrente bancario del debitore. In caso di recupero forzoso lo stipendio e la pensione sono i primi beni che vengono intaccati, ovviamente entro le misure stabilite dalla legge.
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Inoltre il debitore dovrà pagare anche gli interessi sulle rate non corrisposte e le spese legali sostenute davanti al tribunale. L’ordine ingiuntivo arriva al debitore che ha 40 giorni di tempo per pagare o presentare opposizione al Giudice.